Sez. 1, Sentenza n. 23372 del 15/05/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 263616 - 01
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE | Rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento - Carattere preliminare e dinamico della verifica - Conseguenze.
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La verifica della giurisdizione costituisce, a norma dell'art. 20 cod. proc. pen., adempimento necessario e logicamente anticipato rispetto all'esame di ogni altra questione devoluta al giudice; la stessa inoltre, da condursi in base ai fatti oggetto dell'imputazione, ha carattere dinamico e deve rinnovarsi in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione qualora i presupposti fattuali e normativi subiscano, nel corso del processo, mutamenti rispetto all'accusa originaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)