Sez. 5, Sentenza n. 32372 del 06/04/2017 Ud. (dep. 05/07/2017) Rv. 270538 - 01
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE | Rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento - Carattere preliminare e dinamico della verifica - Conseguenze.
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen., ed implica il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)