Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239185 - 01
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE | Rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento - Carattere preliminare e dinamico della verifica della giurisdizione - Conseguenze.
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen.. Pertanto il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere-dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione. Un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche "ex officio", i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)