Sez. 1, Sentenza n. 49255 del 21/10/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230158 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'art. 222 cod. pen. - Possibilità per il giudice di applicare una diversa misura di sicurezza al prosciolto per infermità di mente - Nozione di "altra misura di sicurezza" - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
A seguito della dichiarata incostituzionalità, con sentenza 18 luglio 2003 n. 253 della Corte costituzionale, dell'art. 222 cod. pen. nella parte in cui preclude al giudice di adottare un'altra fra le misure di sicurezza previste dalla legge, allorché in concreto egli ravvisi l'inidoneità della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle esigenze di tutela sociale e di cura dell'infermo di mente prosciolto, non è obbligatoria la sostituzione del predetto ricovero con l'inserimento in un'altra struttura, ma è consentita qualsiasi altra misura, anche non detentiva, e per una durata non necessariamente uguale a quella minima stabilita per il ricovero. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la sostituzione, da parte del tribunale di sorveglianza, adito su appello dell'imputato avverso il capo della sentenza relativo alla misura di sicurezza, del ricovero per tre anni e sei mesi in ospedale psichiatrico giudiziario con la libertà vigilata, da eseguire in struttura protetta, per la durata di un anno). V. Corte cost., 18 luglio 2003 n. 253
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)