Sez. 1, Sentenza n. 1141 del 15/02/1996 (Rv. 495841 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Produzione di atti e documenti in copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità e termini.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
Nelle controversie elettorali, qualora il ricorrente produca, unitamente al ricorso, atti o documenti in copia fotostatica, il controricorrente che intenda disconoscerne la conformità all'originale deve effettuare il disconoscimento in modo formale e specifico nel controricorso, in quanto questo rappresenta l'atto contenente la prima risposta successiva alla produzione; con la conseguenza che, qualora non intervenga tempestivamente l'indicato disconoscimento, le copie fotostatiche prodotte devono intendersi avere la medesima efficacia di quelle autentiche, nei confronti del controricorrente, a carico del quale si determina la preclusione prevista dagli artt. 2719 cod. civ. e 215, primo comma, n. 2 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)