Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 24/04/1981 (Rv. 413242 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Il principio dell'unitarieta e contestualita dell'istruzione probatoria, cui si ispira l'art 345 cod proc civ, comporta la possibilita di deduzione ed ammissione in appello dei soli mezzi di prova volti all'accertamento di fatti distinti da quello che hanno formato oggetto delle prove assunte nel precedente grado di giudizio. Non sono, pertanto, ammissibili per la prima volta in appello prove dirette a contraddire o neutralizzare quella sperimentata in primo grado e cioe a dimostrare circostanze che, in tale grado, avrebbe potuto costituire oggetto di prova contraria. (V 1411/78, mass n 390787).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)