Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.
Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)