Sez. 5, Sentenza n. 6550 del 12/03/2008 (Rv. 602287 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento collegiale dichiarativo della cessata materia del contendere - Natura giuridica di sentenza - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Premesso che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia pertanto soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, nel processo tributario deve ritenersi che il provvedimento collegiale con il quale venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abbia natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perchè emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)