Sez. 2, Sentenza n. 19762 del 12/10/2005 (Rv. 584141 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Determinazione - Criteri - Controversia in tema di appalto di opere pubbliche - Inerenza dell'oggetto del giudizio a riserve e altre questioni - D.m. n.585 del 1994 - Applicabilità - Sussistenza - Regime dell'art. 32 legge n. 109 del 1994 - Inapplicabilità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il compenso spettante agli arbitri per la risoluzione di una controversia in materia di appalti pubblici e concessioni, qualora gli arbitri siano avvocati ed il tema del decidere verta non solo sulle riserve, ma anche su altre questioni, va determinato ai sensi degli artt. 5 e 9 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, che disciplinano il compenso degli avvocati che svolgono attività di arbitro, facendo riferimento al valore della controversia determinato a mente dall'art.10 cod. proc. civ., vale a dire sulla base degli importi richiesti. Non trova infatti applicazione, in questi casi, l'art. 32 legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 9 bis d.l. n.101 del 1995, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216 (poi sostituito dall'art.10 legge 18 novembre 1998, n.415), che determinava il compenso sulla base degli importi liquidati, facendo esclusivo riferimento alle controversie che avevano ad oggetto le " riserve " per le quali era previsto l'arbitrato obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 5, Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 9, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)