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Sez. L, Sentenza n. 5213 del 10/09/1980 (Rv. 409041 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI RISPETTIVAMENTE OBBLIGATI ALL'ASSICURAZIONE PRESSO L'INAIL E PRESSO L'ENPAIA.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409041-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI RISPETTIVAMENTE OBBLIGATI ALL'ASSICURAZIONE PRESSO L'INAIL E PRESSO L'ENPAIA.*

I dipendenti, anche impiegati, svolgenti opera manuale nel settore agricolo sono obbligatoriamente assicurati presso l'Inail anche dopo l'istituzione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), che provvede alla Assicurazione dei soli impiegati prestanti attivita agricola non manuale. (V 3765/78, mass n 393294; (V 2889/75, mass n 376932).*

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1962 num. 1655 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)