Sez. L, Sentenza n. 2889 del 21/07/1975 (Rv. 376932 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA MANUALE NEL SETTORE AGRICOLO - COMPETENZA DELL'INAIL - OBBLIGATORIETA - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA NON MANUALE - COMPETENZA DELL'ENPAIA - ESCLUSIVITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA MANUALE NEL SETTORE AGRICOLO - COMPETENZA DELL'INAIL - OBBLIGATORIETA - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA NON MANUALE - COMPETENZA DELL'ENPAIA - ESCLUSIVITA.*
L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti svolgenti opera manuale nel settore agricolo, e gestita, con carattere di obbligatorieta, dall'Inail, ai sensi dell'art 18 del RD 17 agosto 1935 n 1765 (ora art 4 del DPR 30 giugno 1965 n 1124), anche dopo l'istituzione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), disposta con la legge 29 novembre 1962 n 1655; quest'ultimo ente, infatti, provvede solo all'Assicurazione dei dipendenti prestanti opera non manuale, i quali, secondo la precedente legislazione, rimanevano del tutto privi di tutela infortunistica.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Regio Decr. 14/07/1937 num. 1485, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)