diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3765 del 26/07/1978 (Rv. 393294 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITA MANUALI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'INAIL - ATTIVITA NON MANUALI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'ENPAIA - INDAGINE SULLA RICORRENZA DEL REQUISITO DELLO ESPLETAMENTO DI OPERA MANUALE - QUALIFICA CONTRATTUALE DIFFORME - IRRILEVANZA - AZIONE DELL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN RELAZIONE A DIPENDENTI PRESTATORI DI OPERA MANUALI - LITISCONSORZIO DELL'ENPAIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393294-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITA MANUALI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'INAIL - ATTIVITA NON MANUALI - GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE DA PARTE DELL'ENPAIA - INDAGINE SULLA RICORRENZA DEL REQUISITO DELLO ESPLETAMENTO DI OPERA MANUALE - QUALIFICA CONTRATTUALE DIFFORME - IRRILEVANZA - AZIONE DELL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI IN RELAZIONE A DIPENDENTI PRESTATORI DI OPERA MANUALI - LITISCONSORZIO DELL'ENPAIA - ESCLUSIONE.*

L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti svolgenti opera manuale nel settore agricolo e gestita, con carattere di obbligatorieta, dall'Inail, ai sensi dell'art 18 RD n 1765 del 1935 (ora art 4 DPR n 1124 del 1965), anche dopo l'istituzione, con legge n 1655 del 1962, dell'ENPAIA, giacche questo ente, provvede all'Assicurazione dei soli dipendenti non prestanti opera manuale. L'indagine sulla ricorrenza del requisito dell'espletamento di opera manuale, con riferimento all'effettiva natura delle prestazioni lavorative, va condotta prescindendo dall'eventuale difforme qualifica riconosciuta al dipendente in forza della contrattazione individuale o collettiva. Da cio consegue che, riguardo ai dipendenti, di cui sia accertata la prestazione di opera manuale, l'Inail e legittimata ad agire contro il datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi senza che, nel processo, l'ENPAIA possa assumere la veste di litisconsorte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)