Sez. 3, Sentenza n. 17865 del 17/03/2009 Cc. (dep. 29/04/2009) Rv. 243748 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Complesso alberghiero - Vendita a privati - Mutamento di destinazione d'uso - Lottizzazione abusiva - Integrazione - Condizioni.
EDILIZIA - IN GENERE
La modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero realizzata, sin dal sorgere dell'edificio, attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati configura il reato di lottizzazione abusiva, laddove manchi una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni e alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto d'albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale. (Conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata).
Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 30, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)