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Sez. 6, Sentenza n. 41724 del 20/11/2025 Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289051-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Giudizio in assenza - Restituzione nel termine per impugnare - Rescissione del giudicato - Rapporto - Concorso di rimedi - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289051-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di giudizio in assenza, i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., possono concorrere, in quanto il primo, operante nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente sebbene non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, ha carattere di rimedio generale, consentendo a quest'ultimo di recuperare il potere di impugnativa, mentre il secondo, operante nel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge, ha carattere di rimedio straordinario, consentendo l'effetto processuale più radicale della revoca della sentenza irrevocabile, sicché, in assenza di una disciplina che imponga l'alternatività, l'imputato può avvalersi dell'uno o dell'altro rimedio, a condizione che ne ricorrano i rispettivi presupposti.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)