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Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020 Cc. (dep. 19/01/2021) Rv. 280346 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Istanza di restituzione nel termine per impugnare - Processi contumaciali nei confronti di irreperibili definiti con sentenza di merito successiva all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Conversione in rescissione del giudicato - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280346-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)