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Sez. 1, Sentenza n. 2078 del 12/12/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285717-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Art. 420-bis cod. proc. pen. - Formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Dichiarazione dello stato di latitanza - Procedimento in assenza - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285717-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)