Sez. 2, Sentenza n. 5841 del 16/03/2006 (Rv. 587797 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - TERMINE UTILE | Decorso del termine annuale - Eccezione non rilevabile d'ufficio - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Volontà di avvalersi dell'effetto estintivo - Inequivocità - Necessità - Fattispecie.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - TERMINE UTILE
In tema di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all'art.1168 cod. civ. non è rilevabile d'ufficio dal giudice, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., dalla parte interessata, la quale, nel sollevare l'eccezione, deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio. (Nella specie, in cui era stato lamentato lo spoglio del terreno per effetto delle costruzioni su di esso realizzate dal resistente, quest'ultimo aveva dedotto che tali manufatti erano stati edificati diversi anni prima; la S.C., nell'escludere che con tale difesa potesse ritenersi implicitamente sollevata l'eccezione di decadenza, ha rilevato che il convenuto aveva inteso contestare la clandestinità dello spoglio e non la tardività dell'azione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)