Sez. 3, Sentenza n. 9515 del 20/04/2007 (Rv. 598228 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Prestazione principale, interessi e rivalutazione - Confluenza in una unica somma - Possibilità - Conseguenze - Determinazione - Necessità - Limiti - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod. civ., dovendo il giudice specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale già da computare per ciascuna di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)