Sez. L, Sentenza n. 13687 del 07/12/1999 (Rv. 531920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento all'interno dello stesso territorio comunale - Limitazioni ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Previsioni della contrattazione aziendale - Riferimento alla mobilità "su piazza" e non alla diversità dell'unità produttiva - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
In tema di trasferimenti non consentiti ex art. 2103 cod. civ., la contrattazione collettiva (nella specie, accordo aziendale) ben può fare riferimento, anziché alla figura dell'unità produttiva di cui al predetto art. 2103 cod. civ., a quella, diversa, della mobilità "su piazza" (all'interno dello stesso territorio comunale) contrapposta a quella "fuori piazza". In tal caso, spetta al datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza delle condizioni indicate nella norma aziendale per procedere alla mobilità, a prescindere dal fatto che il nuovo luogo di lavoro possa considerarsi o meno unità produttiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)