Sez. U, Sentenza n. 11635 del 12/11/1993 Ud. (dep. 21/12/1993) Rv. 195359 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Reato di cui all'art. 20 comma primo lett. a) legge n. 47 del 1985 - Casi in cui è configurabile - Indicazione.
Edilizia - Costruzione edilizia
Il reato di cui all'art. 20 comma primo lett. a) legge 28 febbraio 1985, n. 47, è configurabile, nel caso di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia, richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale, nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, ed - in quanto applicabili - da quelle della stessa legge. (La Cassazione ha escluso che, sussistendo difformità dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia, osservando che la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)