Sez. L, Sentenza n. 5143 del 10/09/1988 (Rv. 459896 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DI UNA STESSA IMPRESA A PARITÀ DI QUALIFICA E MANSIONI - INSUSSISTENZA - CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI DI ESATTORIE COMUNALI PREVEDENTI SOLO PER ALCUNI LAVORATORI DI DETERMINATE SEDI DELLA STESSA SOCIETÀ DI GESTIONE UN TRATTAMENTO DEROGATIVO "IN MELIUS" - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 1175, 1375 COD. CIV. E 36, PRIMO COMMA, ST. LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DI UNA STESSA IMPRESA A PARITÀ DI QUALIFICA E MANSIONI - INSUSSISTENZA - CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI DI ESATTORIE COMUNALI PREVEDENTI SOLO PER ALCUNI LAVORATORI DI DETERMINATE SEDI DELLA STESSA SOCIETÀ DI GESTIONE UN TRATTAMENTO DEROGATIVO "IN MELIUS" - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 1175, 1375 COD. CIV. E 36, PRIMO COMMA, ST. LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste un principio generale di parità di trattamento nei negozi intersoggettivi privati tale da precludere all'autonomia collettiva od individuale la possibilità di determinare - al di sopra di certe condizioni minime, garantite dall'art. 36 cost., e salvi limiti particolari - differenziate posizioni retributive e tale quindi da imporre l'attribuzione di un identico trattamento economico, a parità di qualifica e mansioni, a tutti i lavoratori dipendenti di una stessa impresa. Pertanto, poiché la struttura unitaria di una società di gestione di esattorie comunali, articolata in distinte sedi (esattorie o collettorie), non interferisce di per sè sull'autonomia, anche aziendale, delle parti, tale autonomia ben può tradursi in contratti collettivi aziendali che prevedano solo per i lavoratori di determinate sedi della stessa società un trattamento economico derogativo, in melius, di quello previsto dal contratto collettivo nazionale, non essendo a ciò di ostacolo né i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. né il disposto dell'art. 36, primo comma, della legge n. 300 del 1970. (V 4011/88, mass n 459146; (V 4517/86, mass n 447266; (V 1234/79, mass n 397463).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)