Sez. L, Sentenza n. 1234 del 24/02/1979 (Rv. 397463 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI PARITA DI TRATTAMENTO NEI NEGOZI INTERSOGGETTIVI PRIVATI - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI PARITA DI TRATTAMENTO NEI NEGOZI INTERSOGGETTIVI PRIVATI - INSUSSISTENZA.*
Nel nostro ordinamento costituzionale e normativo non esiste un principio generale di parita di trattamento nei negozi intersoggettivi privati, atto, quale norma interpretativa d'ordine pubblico, a precludere all'autonomia collettiva o individuale la possibilita di determinare al di sopra di certe condizioni minime e salvi limiti particolari, differenziate posizioni retributive, in base alle quali, cioe, debba inderogabilmente essere attribuito un identico trattamento economico, a parita di qualifica e di mansioni, a tutti i lavoratori dipendenti di una stessa impresa (e, tanto meno, da imprese diverse). (V 1651/78, mass n 391044; (V 4177/76, mass n 382850).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)