Sez. T, Ordinanza n. 7092 del 25/03/2026 (Rv. 678295-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro - Atti giudiziari - Verbale di conciliazione giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, in base al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, sono soggetti a tassazione, quali atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, soltanto quelli che, definendo (anche parzialmente) il giudizio, sono concretamente idonei a incidere sulla situazione giuridica dei soggetti coinvolti, con la conseguenza che non vi rientra il verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell'accordo raggiunto tra le parti in altra sede, poiché non costituisce provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione della tassazione, quale atto giudiziario, del verbale nel quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio ereditario, dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti al di fuori del processo).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)