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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9400 del 09/04/2021 (Rv. 661168 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Atti giudiziari - Imposta di registro - Applicazione - Presupposto - Statuizione nel merito - Verbale di conciliazione giudiziale - Tassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661168-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, sono soggetti a tassazione soltanto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che intervengono nel merito del giudizio con la conseguenza che deve escludersi dal novero dei predetti il verbale di conciliazione giudiziale che si limiti a dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, atteso che esso non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la sottoposizione ad imposta di registro del verbale di conciliazione che dichiarava estinto il giudizio dando atto della intervenuta transazione "come da foglio allegato al verbale di causa").

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)