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Sez. L, Sentenza n. 12705 del 12/12/1995 (Rv. 495018 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONE PRIVILEGIATA - CAUSA DI SERVIZIO | Pensione al coniuge superstite - Presupposti - Causa di servizio - Estremi - Imputabilità del decesso al datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Riferibilità al rapporto di lavoro - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495018-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - PENSIONE PRIVILEGIATA - CAUSA DI SERVIZIO

Per il riconoscimento della causa di servizio ai fini della concessione della pensione privilegiata a favore del coniuge superstite, nonché dell'equo indennizzo a favore di tutti gli eredi, è necessario non già che il fatto da cui è derivato il decesso del dipendente sia imputabile al datore di lavoro, bensì che esso sia comunque ricollegabile al servizio espletato, anche con riferimento alla normativa che lo disciplina. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto la sussistenza della causa di servizio con riferimento al decesso di un dipendente delle Ferrovie dello Stato che, per sopravvenuta inidoneità ad esercitare le proprie mansioni di aiuto macchinista, era stato utilizzato - in corretta applicazione della normativa applicabile al rapporto - in mansioni di commesso, nonostante il carattere pacificamente più leggero e meno impegnativo di esse, sul presupposto che il suddetto mutamento di mansioni, avendo comportato la perdita di interessi e stimoli lavorativi, avesse determinato un grave stress psicologico da ritenersi quanto meno concausa efficiente del decesso. La S.C. nel confermare la decisione ha formulato il suddetto principio di diritto).

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)