Sez. L, Sentenza n. 3442 del 08/04/1999 (Rv. 525067 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Equo indennizzo - Funzione - Ristoro per le menomazioni subite dal dipendente a causa di servizio - Decesso del dipendente riconducibile a causa di servizio - Diritto "iure proprio" dei congiunti all'equo indennizzo - Esclusione - Diritti degli eredi a titolo successorio - Configurabilità - Presupposto - Tempestiva richiesta del "de cuius" - Necessità - Fattispecie relativa a decesso di dipendente incorso in decadenza riguardo alla domanda di equo indennizzo per la medesima malattia poi causa della morte.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di equo indennizzo a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nel quadro della disciplina di cui al regolamento emanato con d.m. 2 luglio 1983 (G.U. 3 ottobre 1983 n. 271) a norma dell'art. 11 legge 6 ottobre 1981 n. 564 e modificato ed integrato dal d.m. 9 giugno 1984 (G.U. 5 luglio 1984 n. 184), e sulla base in particolare delle disposizioni degli artt. 1, primo e ultimo comma, 4 e 6, ultimo comma - che presuppongono la previa presentazione della domanda da parte del dipendente anche nel caso di richiesta da parte degli aventi causa di riconoscimento del collegamento alla causa di servizio del successivo decesso -, deve ritenersi che l'equo indennizzo sia riconosciuto solo a favore dello stesso dipendente delle Ferrovie dello Stato - che ne abbia fatto domanda entro il termine previsto a pena di decadenza (termine non sospettabile di incostituzionalità, state la sua congruità) -, con la funzione di ristoro delle menomazioni da lui subite a causa di infermità ascrivibile a causa di servizio, e non anche a favore dei congiunti del dipendente che risentano in via indiretta un pregiudizio a causa della morte dello stesso, e che, correlativamente, gli aventi causa possano giovarsi dell'indennizzo in questione solo a titolo successorio e non anche "iure proprio". (Nella specie, il dipendente, ottenuto il riconoscimento della causa di servizio relativamente a una patologia cardiaca, si era visto respingere la conseguente richiesta di equo indennizzo, perché tardiva; sopravvenuto il decesso del dipendente e proposta la richiesta di equo indennizzo da parte dei suoi congiunti ed eredi, la SpA Ferrovie dello Stato, pur riconoscendo l'ascrivibilità a causa di servizio della morte del dipendente, aveva disatteso la richiesta dei congiunti ed eredi del medesimo, per la mancanza di una tempestiva richiesta del "de cuius"; la successiva reiezione della domanda degli interessati da parte del giudice di merito è stata confermata dalla S. C. sulla base dei riportati principi).
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Legge 29/05/1981 num. 564 art. 11, DM Trasporti 02/07/1983 art. 1, DM Trasporti 02/07/1983 art. 4, DM Trasporti 02/07/1983 art. 6, DM Trasporti 09/06/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)