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Sez. 1, Sentenza n. 9935 del 20/07/2001 (Rv. 548373 - 01)

ELEZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE - AFFISSIONI E STRISCIONI | Responsabilità del committente - Contenuto - Fattispecie relativa a manifesto affisso nello spazio riservato al candidato di diverso partito.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548373-01

ELEZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE - AFFISSIONI E STRISCIONI

A norma dell'art. 4 della legge n. 515 del 1993, il committente responsabile delle pubblicazioni elettorali risponde del contenuto di queste ma non dei modi con i quali esse sono divulgate, in quanto la norma per l'affissione dei manifesti rinvia alla legge n. 212 del 1956, per la quale solo gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti materiali possono rispondere della trasgressione (essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi partiti, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981) e non la persona cui è stata attribuita la qualifica indicata (nella specie, il manifesto elettorale del candidato di un partito era stato affisso nello spazio riservato al candidato di un altro partito). Al primo era stato, dunque, ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del disposto dell'art. 8 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 515 del 1993. Il giudice rigettava l'opposizione, sul presupposto che il committente della pubblicità dovesse rispondere pure dell'affissione operata da volontari del suo partito. La S.C., enunciando il massimato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione, ritenendo che, nella specie, non risultava provato l'elemento soggettivo della violazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 3, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 4, Legge 04/04/1956 num. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)