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Sez. 1, Sentenza n. 27799 del 16/12/2005 (Rv. 585876 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dell'art.23 codice della strada - Partito politico beneficiario della pubblicità - Responsabilità ex art.6 legge n.689 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585876-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazione dell'art.23 del codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di manifesti o mezzi di propaganda in grado di ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero di renderne più difficile la comprensione o di ridurne la visibilità, va ritenuto responsabile, insieme all'autore materiale della violazione, non importa se identificato o meno, anche il partito politico beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l'art.6 della legge n.689 del 1981 considera obbligato in solido con l'autore della violazione la persona rivestita dell'autorità o incaricata della vigilanza nei suoi confronti, situazione che certamente si riscontra tra un partito politico ed i suoi associati o coloro che, comunque, ne eseguono le disposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)