Sez. L, Sentenza n. 4224 del 14/05/1997 (Rv. 504287 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE | Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991 - Indicazione della qualifica del lavoratore contenuta nella richiesta di avviamento - Rilevanza - Ai fini dell'inquadramento del dipendente - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE
Con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223 che, all'art. 25, quarto comma, ha stabilito che il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento, la suddetta richiesta inviata al competente organo di collocamento rilevava unicamente quale presupposto ai fini di ottenere l'avviamento nominativo in luogo di quello numerico, e non può essere pertanto utilizzata per stabilire l'inquadramento del dipendente a fronte di più incisivi e pertinenti elementi di fatto che contraddicano quanto risulta dalla richiesta stessa, ed in particolare a fronte delle mansioni alle quali il lavoratore nominativamente assunto sia stato concretamente adibito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)