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Sez. L, Sentenza n. 572 del 19/01/2002 (Rv. 551677 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Prospettazione non espressa - Rapporto di connessione necessaria con l'oggetto della domanda - Esame da parte del giudice - Legittimità - Fattispecie in materia di licenziamento.
Stato
decisa il 2002-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551677-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e, con particolare riguardo al "petitum" e alla "causa petendi", si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite senza estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta (la S.C. ha escluso il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in un caso in cui, impugnato il licenziamento per violazione dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina contrattuale del periodo di comporto per malattia, l'annullamento era stato effettuato per violazione dell'art. 3 della legge n.604/1966 in relazione all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non avendo il datore di lavoro, prima del licenziamento, provveduto a ricercare in ambito aziendale mansioni diverse cui adibire il lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)