Sez. L, Sentenza n. 552 del 23/01/1988 (Rv. 457054 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - ATTIVITÀ DEL DIPENDENTE DELLA RAI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI, SVOLTA AL DI FUORI DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI DELL'ENTE - ESCLUSIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE - ATTIVITÀ DEL DIPENDENTE DELLA RAI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI, SVOLTA AL DI FUORI DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI DELL'ENTE - ESCLUSIONE.*
La nozione dell'attività giornalistica - in Mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963 n. 69 o della disciplina collettiva - deve trarsi dai canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, secondo i quali per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, alla elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica. Ne consegue l'inapplicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico allorché l'attività del dipendente della RAI, sebbene iscritto all'albo dei giornalisti, sia stata svolta al di fuori della organizzazione dei servizi giornalistici dell'ente e il prodotto dell'attività stessa (consistente, nella specie, nella collaborazione alla redazione di trasmissioni di carattere culturale) non sia stato posto in essere per il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi. (V 7007/83, mass n 431647; (V 6574/81, mass n 417418).*
Riferimenti normativi: DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)