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Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 01/04/1996 (Rv. 496732 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità - Concessione alle parti di un termine unico per presentare documenti e memorie e per esporre repliche - Mancata concessione di un ulteriore termine per repliche - Violazione del principio del contraddittorio.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496732-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 816 cod. proc. civ. - in base al quale gli arbitri, anche quando hanno la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che ritengono più opportuno, debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche - ha carattere inderogabile e serve a far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria per le loro deduzioni e difese a seguito dell'istruttoria espletata. Il collegio arbitrale che, pur se autorizzato a decidere secondo equità, conceda alle parti un unico termine per presentare documenti e memorie, e per esporre le repliche, viola la norma suddetta, atteso che la facoltà di replica, per poter essere concretamente esercitata, postula che le parti, dopo la chiusura dell'istruttoria (orale o documentale che sia), abbiano a disposizione un lasso di tempo, in aggiunta a quello concesso per l'espletamento dell'istruttoria, per valutare gli elementi raccolti e (eventualmente) controdedurre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)