Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/1982 (Rv. 417744 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ENTI PUBBLICI - BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI DI LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE - RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA TALI BENI ED IL DANNO - DISCIPLINA EX ART. 2051 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ENTI PUBBLICI - BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI DI LIMITATA ESTENSIONE TERRITORIALE - RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA TALI BENI ED IL DANNO - DISCIPLINA EX ART. 2051 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Poiché per aversi responsabilità per danni cagionati da cose in custodia occorre la concretezza e l'attualità del potere di fatto su di esse, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche nei confronti di enti pubblici in relazione a beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse. Pertanto, qualora si accerti un rapporto di causalità fra il bene di proprietà del comune (nella specie, una villa comunale aperta al pubblico e di limitata estensione) ed il danno subito da un frequentatore della stessa ciò è sufficiente perché sorga la presunzione di colpa ex art. 2051 cod. civ. a carico di chi ha il potere-dovere di vigilanza sulla cosa, dalla quale il comune può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, rappresentava un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra l'immobile e l'evento, e che superasse le opportune misure cautelari adottate per evitare danni a terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)