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Sez. 3, Sentenza n. 526 del 21/01/1987 (Rv. 450256 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DANNO CAGIONATO AL PRIVATO DA UN BENE DEMANIALE - RESPONSABILITÀ DELLA P. A. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450256-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DANNO CAGIONATO AL PRIVATO DA UN BENE DEMANIALE - RESPONSABILITÀ DELLA P. A. - SUSSISTENZA.*

Poiché la discrezionalità della pubblica amministrazione, nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali, è delimitata dal principio neminem laedere, è configurabile la responsabilità della P.a. A norma dell'art. 2051 cod. civ. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente Esercizio, presunto dall'art. 2051 cod. civ., segna il limite del potere discrezionale di essa. Tale presunta responsabilità della P.a. Trova limite soltanto con riguardo ai beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini (Demanio marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade, strade ferrate), quando cioè l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'Esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto al privato, proprietario di una Cappella gentilizia danneggiata dal crollo di un grosso albero esistente nei pressi, il diritto, nei confronti del comune - cui appartiene il bene demaniale "cimitero" con le sue accessioni, quali gli alberi ivi esistenti - al risarcimento del danno). (V 5567/84, mass n 437241; (V 58/82, mass n 417744; (V 671/78, mass n 390011; (V 3060/72, mass n 360825; (V 976/72, mass n 357271).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)