Sez. 3, Sentenza n. 265 del 15/01/1996 (Rv. 495386 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Bene, demaniale o patrimoniale, di proprietà di ente pubblico - Utilizzazione generale e diretta di detto bene da parte di terzi - Presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Limiti e condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La presunzione di responsabilità per danni cagionati alla cosa in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa (nel caso di specie la Corte ha escluso la applicabilità di questo principio alla fattispecie concreta e la affermata la responsabilità dell'E.N.E.L. per danni cagionati in conseguenza della caduta di un fulmine su di un trefolo e sulla fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione, osservando che si trattava di oggetti in uso esclusivo dell'ente per la gestione della linea).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)