Sez. L - , Sentenza n. 32882 del 19/12/2018 (Rv. 652042 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi da amianto - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Riferimento al diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Interpretazione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13, con la conseguenza che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall'articolo da ultimo citato.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 1, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)