diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27872 del 30/10/2019 (Rv. 655552 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi da amianto ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL - Successiva domanda di ampliamento - Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655552-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la salvaguardia del regime più favorevole di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, previsto dall'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui, su domanda antecedente la data suindicata, vi sia stato un primo parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL ed il lavoratore presenti successiva domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)