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Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 04/10/1994 (Rv. 487999 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Arbitrato rituale - Distinzione - Qualifica degli arbitri come amichevoli compositori o inappellabilità della decisione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487999-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

La distinzione dell'arbitrato rituale da quello irrituale risiede nel fatto che nel primo le parti intendono affidare all'arbitro una funzione sostitutiva di quella propria del giudice, mentre con il secondo esse conferiscono all'arbitro il potere di decidere la controversia sul piano negoziale con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti. Non assume, invece, rilievo decisivo la mera circostanza che le parti abbiano qualificato gli arbitri come "amichevoli compositori"ovvero che la loro decisione debba essere resa inappellabilmente, perché anche nell'arbitrato irrituale è ammesso il giudizio di equità ed è prevista la possibilità di stabilire la non impugnabilità del lodo, come si desume dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)