Sez. 6, Ordinanza n. 44504 del 10/09/2024 Cc. (dep. 04/12/2024) Rv. 287355-01
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale - Giudice che ha restituito gli atti all'autorità proponente per l'espletamento di ulteriori indagini ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Incompatibilità a decidere sulla richiesta di sequestro e confisca di prevenzione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che richiama l'art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto, nel medesimo procedimento, la restituzione degli atti all'autorità proponente, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)