Sez. 3, Sentenza n. 42193 del 01/10/2003 Cc. (dep. 05/11/2003) Rv. 226693 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Indebita manifestazione di convincimento - Riferibilità a profili procedimentali - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione; peraltro la indebita manifestazione del proprio convincimento va riferita a fatti sostanziali e non ai profili processuali, per loro natura strumentali all'accertamento della verità. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato come il rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all'ammissione ed all'espletamento di una perizia psichiatrica, anche se accompagnato da atteggiamenti deontologicamente inopportuni, non costituisce anticipazione indebita del proprio convincimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)