Sez. L, Sentenza n. 4858 del 29/07/1986 (Rv. 447558 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO CON INTENTO ANTISINDACALE - MOTIVO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSAZIONE TOTALE DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO CON INTENTO ANTISINDACALE - MOTIVO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSAZIONE TOTALE DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di licenziamenti collettivi per cessazione dell'attività dell'impresa, o di un ramo della stessa - licenziamenti che sono sindacabili in Sede giudiziaria solo sotto il profilo dell'esistenza, o meno, del nesso di causalità tra la decisione di cessazione (espressione della libertà di iniziativa economica garantita in generale dall'art. 41 cost.) ed il recesso - il motivo illecito costituito dall'intento dell'imprenditore di ostacolare od impedire l'Esercizio delle libertà e delle attività sindacali è configurabile soltanto in ipotesi di cessazione di qualche settore dell'attività imprenditoriale con continuazione dell'impresa così ridimensionata, ma non già in ipotesi di cessazione totale dell'impresa stessa perché da una parte l'Esercizio di questa è incoercibile, dall'altra - dovendo l'attività sindacale necessariamente svolgersi nell'ambito dell'impresa - la soppressione di questa non lascia campo per il suo Esercizio, né conseguentemente per la sua tutela. (V 3916/84, mass n 435868).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)