Sez. L, Sentenza n. 1227 del 05/02/1988 (Rv. 457434 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTENSIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDIMENSIONAMENTO DELL'IMPRESA - EFFETTIVITÀ E NON PRETESTUOSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTENSIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDIMENSIONAMENTO DELL'IMPRESA - EFFETTIVITÀ E NON PRETESTUOSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la valutazione del giudice del merito circa l'effettività e la non pretestuosità del ridimensionamento dell'impresa, disposto dal titolare della medesima nell'Esercizio di scelte che costituiscono espressione della libertà d'iniziativa economica garantita dalla Costituzione (art. 41), non è censurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi. (V 4858/86, mass n 447558; (V 2197/86, mass n 445354; (V 6154/85, mass n 443288).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)