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Sez. L, Sentenza n. 3916 del 04/07/1984 (Rv. 435868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI - NULLITÀ DETERMINATA DA UN MOTIVO ILLECITO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI - NULLITÀ DETERMINATA DA UN MOTIVO ILLECITO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi di licenziamento collettivo, cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è configurabile nel caso in cui il licenziamento di una pluralità di lavoratori sia nullo in quanto determinato unicamente da un motivo illecito, come quello di ritorsione e di rappresaglia avverso i diritti, costituzionalmente garantiti, di svolgimento di attività sindacale e di sciopero. (V 3930/79, mass n 400392; (V 3781/77, mass n 387453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)