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Sez. 1, Sentenza n. 13191 del 05/06/2006 (Rv. 590681 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Disciplina regionale - Prevalenza sulla disciplina statale - Fattispecie in tema di decadenza dall'assegnazione di alloggio.
Stato
decisa il 2006-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590681-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

Nelle materie che l'art. 117 Cost., anche anteriormente alla riforma del tit. V attuata con legge cost. n. 3 del 1999, attribuisce alla competenza legislativa regionale, le leggi statali si applicano fino a quando le regioni non abbiano provveduto con proprie leggi a disciplinarle, rimuovendo, attraverso il concreto esercizio del proprio potere legislativo, la precedente normativa dello Stato. In particolare, in materia di edilizia residenziale pubblica, per la quale i principi generali, in attuazione della legge n. 457 del 1978 (art. 2 penultimo comma), sono stati fissati dalla delibera C.I.P.E. del 19.11.1981, la disciplina della decadenza dall'assegnazione di alloggio è da ritenere esclusivamente regolata, nella regione Toscana, dall'art. 38 lett. b) l.reg. 4.5.1989 n. 25 (che la prevede per il solo fatto che l'alloggio non venga abitato stabilmente) a preferenza dell'art. 17 l. n. 1035 del 1972 (che la ricollega ad un'assenza per più di tre mesi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1072 art. 17, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 93, Legge Reg. Toscana 04/05/1989 num. 25 art. 38 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)