Sez. 1, Sentenza n. 229 del 14/01/1982 (Rv. 417916 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER PENA PECUNIARIA CONSEGUENTE A VIOLAZIONE DI NORME FINANZIARIE - AMMISSIONE AL PASSIVO - PRESUPPOSTI - PREVIO PROVVEDIMENTO DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI QUANTIFICAZIONE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE STESSA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER PENA PECUNIARIA CONSEGUENTE A VIOLAZIONE DI NORME FINANZIARIE - AMMISSIONE AL PASSIVO - PRESUPPOSTI - PREVIO PROVVEDIMENTO DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI QUANTIFICAZIONE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE STESSA.*
L'ammissione al passivo del fallimento di un credito dell'amministrazione per pena pecuniaria, per violazione di norme finanziarie, ai sensi dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, postula il provvedimento dell'intendente di finanza quantificativo ed irrogativo della sanzione stessa, il quale ne costituisce titolo necessario ed indefettibile.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)