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Sez. L, Sentenza n. 1252 del 10/04/1976 (Rv. 379941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - MALATTIA DEL LAVORATORE INSORTA DURANTE IL RAPPORTO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - MUTAMENTO DELLE MANSIONI APPENA PROSPETTATA LA POSSIBILITA DI PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA PATOGENA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1976-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - MALATTIA DEL LAVORATORE INSORTA DURANTE IL RAPPORTO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - MUTAMENTO DELLE MANSIONI APPENA PROSPETTATA LA POSSIBILITA DI PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA PATOGENA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*

Per affermare la responsabilita del datore di lavoro conseguente alla violazione dell'Obbligo, posto dall'art 2087 cod civ, di adottare tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrita fisica del prestatore d'opera, non basta che, durante il rapporto di lavoro, sia insorta una malattia del lavoratore, ma e, altresi, necessario che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell'infermita. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi responsabilita del datore di lavoro nel caso in cui risulti che questi abbia destinato il lavoratore ad altri compiti non appena gli e stata prospettata l'ipotesi che le precedenti mansioni potessero concorrere a pregiudicare la salute del dipendente; e cio senza che possa rimproverarsi allo stesso imprenditore di non aver accertato, per suo conto, la causa patogena in occasione dei controlli sanitari cui aveva sottoposto il dipendente in occasione delle sue assenze dal lavoro, in quanto siffatti controlli hanno la sola finalita di individuare l'effettiva esistenza del fatto morboso impeditivo della prestazione lavorativa, ma non possono spingersi, senza violare la sfera dei diritti personalissimi del prestatore d'opera, sino a ricercare anche la causa delle infermita denunziate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)