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Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 02/02/2004 (Rv. 569811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Impossibilità di produrre i documenti decisivi - Onere probatorio - Presupposti - Causa di forza maggiore - Nozione - Possibilità di acquisire il documento - Deposito del documento presso un ufficio pubblico - Ignoranza del documento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

Ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore che determina l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo-il cui onere probatorio è a carico di colui che agisce in revocazione-qualora, trattandosi di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, di cui la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità, la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la forza maggiore impeditiva della produzione dell'originale-esistente presso l'Ufficio del registro-della scrittura privata del contratto preliminare stipulato fra le parti che si assumeva difforme rispetto alla copia posta a base della sentenza, emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., oggetto dell'azione di revocazione)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)