Sez. L, Sentenza n. 20697 del 14/10/2015 (Rv. 637520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Trattamento di quiescenza dirigenti INPS - Retribuzione di posizione - Inserimento nella base di calcolo - Condizioni - Effettivo espletamento delle funzioni dirigenziali - Attribuzione virtuale delle funzioni nella qualità di ex combattente - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza, l'inclusione della retribuzione di posizione di cui al c.c.n.l. enti pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997, spetta solo ai dirigenti INPS che abbiano effettivamente espletato le funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio, e non anche al dirigente che abbia conseguito la qualifica solo all'atto del pensionamento, nella sua qualità di ex combattente, per effetto della l. n. 336 del 1970, trattandosi di emolumento correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Contr. Coll. 09/01/1997 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)