Sez. U, Sentenza n. 9131 del 16/04/2010 (Rv. 612466 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Adeguamento delle prestazioni - Dirigenti INPS - Indennità di posizione - Inserimento nella base di calcolo del trattamento di quiescenza - Condizioni - Effettivo espletamento delle funzioni dirigenziali - Dirigente collocato in quiescenza con trattamento pensionistico adeguato a quello del personale in servizio, nella qualità di ex combattente - Diritto all'inserimento dell'indennità di funzione nella base di calcolo - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza, l'inclusione dell'indennità di posizione, di cui al C.C.N.L. Enti pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997 spetta solo ai dirigenti INPS che abbiano effettivamente espletato le funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio, e non anche al dirigente che abbia conseguito, all'atto del pensionamento, il diritto all'adeguamento del proprio trattamento a quello del personale in servizio con la qualifica di dirigente, nella sua qualità di ex combattente, per effetto della legge n.336 del 1970.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)