Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15382 del 13/09/2012 (Rv. 623812 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | - Opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace - Regolamento di competenza richiesto d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
A norma dell'art. 45 cod. proc. civ., è ammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice di pace in un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, individuando l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al luogo della commessa violazione, un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, e rendendo l'art. 46 cod. proc. civ. inapplicabili al procedimento davanti al giudice di pace le sole disposizioni concernenti il regolamento di competenza ad istanza di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)